Accertamenti della sicurezza post contatore

Con la Delibera 40/04 l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ha previsto per le società di distribuzione di gas metano l’obbligo di accertamento documentale su tutti gli impianti dei clienti finali, inclusi quelli in servizio.

A partire dal 1 Ottobre 2006, ogni volta che chiedono al distributore l’attivazione di un cliente finale, le società di vendita devono consegnare i moduli A e B (o in alternativa i moduli C e D) correttamente compilati ai fini dell’accertamento: in caso di esito positivo si potrà aprire il contatore del cliente, il quale avrà l’obbligo di inviare entro 30 giorni la Dichiarazione di Conformità dell’impianto firmata dall’installatore, in caso di esito negativo dovrà essere presentata una nuova richiesta di attivazione.Tale procedura sarà valida fino al 31 Marzo 2007; successivamente i moduli A, B, C e D saranno sostuiti dalle informative F e G e dai moduli H e I.

Dal 01 Aprile 2009 entrerà poi in vigore l’obbligo di accertamento anche sugli impianti modificati o riattivati (prevedendo comportamenti diversi a seconda che l’impianto interno sia stato modificato senza sospensione, attivato dopo essere stato alimentato con altro gas, riattivato dopo sospensione per modifica, per richiesta dell’Ente Locale competente o per subentro non immediato), mentre dagli anni succeswsivi dovranno essere sottoposti ad accertamento anche gli impianti d’utenza già in servizio.

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